LO SPESOMETRO PER IL 2011

 

 

Elenchi delle operazioni rilevanti ai fini Iva entro il 30 aprile

 

Entro il prossimo 30 aprile devono essere comunicate in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni / acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2011 rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000,00 ovvero € 3.600,00 (al lordo IVA) per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e quindi documentate da scontrino / ricevuta fiscale effettuate dal 1° luglio 2011.

 

Nei giorni scorsi si era creata non poca confusione su quello che fosse stato il limite per comunicare le operazioni rilevanti per il 2011. Con il comunicato stampa datato 5 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente confermato che per la trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno 2011, deve essere utilizzato il tracciato record attualmente disponibile sul sito internet dell’Agenzia.

 

Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile scorso

Con comunicato stampa del 05/04/2012 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: “Al fine di dissipare i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, … per la trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, relative all'anno 2011, previste dall'art. 21 del decreto legge n. 78 del 2010, deve essere utilizzato il tracciato record attualmente disponibile sul sito internet dell'Agenzia. La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2012 utilizzando il software di trasmissione reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia. Al fine di rendere più agevole l'imminente invio, in previsione dell'entrata in vigore del nuovo adempimento previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto legge n. 16 del 2012 (nuovo spesometro), il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l'invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita.”

 

Altre novità

In considerazione dei tempi ridotti per procedere alla compilazione e trasmissione dei dati, il comunicato, infine, nell’intento di agevolare l'imminente adempimento, informa che in previsione dell'entrata in vigore del nuovo adempimento previsto dall'art. 2, co. 6, del decreto legge n.16 del 2012, il software di trasmissione è stato opportunamente modificato, consentendo l’invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita.

Da ciò consegue che:

ð è confermato che l’invio della comunicazione clienti – fornitori relativa al 2011 va effettuato utilizzando il vecchiotracciato record approvato con il Provvedimento 16.9.2011 e successive modificazioni;

ð è consentito inviare “operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita”, ossia è possibile includere nella comunicazione anche operazioni di importo inferiore al limite di € 3.000,00.

 

Comunicazione per le operazioni del 2011

In particolare, la comunicazione interessa:

Ø le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, di importo pari o superiore

a € 3.000,00;

Ø le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale effettuate dall’1.7.2011, di importo pari

o superiore a € 3.600,00 (al lordo IVA).

L’obbligo riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti passivi che quelle effettuate con acquirenti / committenti privati.

In relazione all’adempimento in esame, recentemente nell’ambito dell’Interrogazione Parlamentare 28.3.2012, n. 5-06504, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che la novità introdotta dall’art. 2, comma 6, D.L. n. 16/2012, in base al quale l’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA a prescindere dall’ammontare, se per le stesse sussiste l’obbligo di emissione della fattura, e di ammontare pari o superiore a € 3.600,00 (lordo IVA) se le stesse sono documentate dallo scontrino / ricevuta fiscale, produce effetti con riferimento alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 da trasmettere entro i 30.4.2013.

Di fatto i contribuenti potranno, laddove tale operazione risulti più agevole sotto il profilo operativo, trasmettere tutti i dati senza tenere conto delle soglie previste, realizzando in tal modo una sorta di anticipazione delle nuove regole.

 

Comunicazione per le operazioni del 2012

Dal 2012 viene eliminata la soglia di 3.000 euro per le operazioni con obbligo di emissione della fattura, come previsto dal decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012) e pertanto andranno indicate tutte le operazioni, mentre rimane il limite di 3.600 euro per quelle senza obbligo di fattura.

 

Soggetti obbligati alla comunicazione

L’adempimento, come per il 2010, riguarda, senza eccezioni, tutti i soggetti passivi Iva che agiscono in quanto tali come cedenti / prestatori o cessionari / committenti. Conseguentemente, la comunicazione è obbligatoria anche per: i soggetti in contabilità semplificata; gli enti non commerciali, se agiscono nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola; i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale; i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti; i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; i contribuenti minimi, invece, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione.

 

Soggetti esclusi dalla comunicazione

Sono invece esonerati dall’obbligo di comunicazione:

û i soggetti minimi, salvo che nell’anno si verifichi una causa di decadenza dal regime; in tale caso il contribuente è obbligato a decorrere dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per applicare il regime dei minimi.

û le Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritti pubblico) sono state escluse con provvedimento del Direttore della A.E. del 21/06/2011.

 

Quali operazioni comunicare

Sono oggetto di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali nel corso del periodo di imposta la transazione abbia sperato la soglia dei 3.000 euro, al netto di Iva o di 3.600 euro se comprensivi di Iva, come le operazioni di incasso dei corrispettivi, non soggette all’obbligo di fatturazione, rese dal 01/07/2011.

L’obbligo di effettuare la comunicazione è previsto anche per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici, quando in un anno solare siano complessivamente pari o superiori ai limiti prefissati.

 

Escluse le operazioni con carte elettroniche italiane

L’art. 7, co. 2 del Decreto Sviluppo ha tuttavia modificato l’originaria disposizione normativa, introducendo una causa di esclusione riguardante le operazioni rilevanti effettuate nei confronti dei soggetti con non rivestono la qualifica di soggetti passivi Iva (privati), qualora il pagamento del corrispettivo avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse dai soggetti abilitati, ovvero dalle poste o da altri intermediari finanziari residenti o con stabili organizzazione nel territorio nazionale (Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E del 30/05/2011).

 

Altre operazioni escluse

Per espressa previsione dell’art. 2 del Provvedimento, sono escluse dalla comunicazione:

û le operazioni di importazione ed esportazione;

û le operazioni finanziarie, sia di cessione di beni che di prestazioni di servizi che avvengono con operatori che operano in paesi iscritti nelle black list (infatti questi devono comunicare obbligatoriamente attraverso un altro modulo le operazioni effettuate);

û le operazioni effettuate attraverso il pagamento con moneta elettronica, ed inoltre anche le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di effettuare comunicazioni all’Anagrafe Tributaria.

 

Dati da comunicare per i commercianti

Il commerciante, trovandosi di fronte ad una operazione rilevante nei confronti di un consumatore finale dovrà acquisire il codice fiscale, a meno che non si tratti di un non residente privo di tale identificativo. In questo caso la mancanza del dato richiesto impone una “schedatura” completa del cliente, del quale devono essere acquisiti nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e stato estero del domicilio fiscale, tutti elementi obbligatori ai fini della compilazione dell’elenco. L’indicazione del corrispettivo dovrà essere comprensivo dell’Iva.

 

Invio della comunicazione

La comunicazione ha cadenza annuale e deve essere assolta entro il 30 aprile di ciascun anno, con riferimento alle operazioni relative all’anno di imposta precedente.

Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, può presentare entro i 30 giorni successivi una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo all’applicazione di alcuna sanzione.

Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile, in presenza delle condizioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, l’istituto del ravvedimento operoso.

L’omissione della presentazione degli elenchi o la loro compilazione in modo incompleto o non veritiero rende applicabile la sanzione da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.582,00 prevista dall’art. 11 co.1 lett. a) del D.Lgs. n. 471/97.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

10/04/2012

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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